Articolo 1725 del Codice Civile

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L' art. 1725 del Codice Civile è rubricato “Revoca del mandato oneroso".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.

Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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