Articolo 1737 del Codice Civile

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L' art. 1737 del Codice Civile è rubricato “Nozione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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