Articolo 1739 del Codice Civile

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L' art. 1739 del Codice Civile è rubricato “Obblighi dello spedizioniere".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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