Articolo 1741 del Codice Civile

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L' art. 1741 del Codice Civile è rubricato “Spedizioniere vettore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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