Articolo 1747 del Codice Civile

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L' art. 1747 del Codice Civile è rubricato “Impedimento dell'agente".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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