Articolo 1764 del Codice Civile

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L' art. 1764 del Codice Civile è rubricato “Sanzioni".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5 a euro 516.

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità(



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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