Articolo 1770 del Codice Civile

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L' art. 1770 del Codice Civile è rubricato “Modalità della custodia".

Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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