L' art. 1774 del Codice Civile è rubricato “Luogo di restituzione e spese relative".
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Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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