L' art. 1785 del Codice Civile è rubricato “Limiti di responsabilità".
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L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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