Articolo 1785 ter del Codice Civile

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L' art. 1785 ter del Codice Civile è rubricato “Obbligo di denuncia del danno".

Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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