L' art. 1797 del Codice Civile è rubricato “Azione nei confronti dei giranti".
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Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.
I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.
Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.
Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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