Articolo 1810 del Codice Civile

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L' art. 1810 del Codice Civile è rubricato “Comodato senza determinazione di durata".

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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