Articolo 1812 del Codice Civile

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L' art. 1812 del Codice Civile è rubricato “Danni al comodatario per vizi della cosa".

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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