Articolo 1820 del Codice Civile

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L' art. 1820 del Codice Civile è rubricato “Mancato pagamento degli interessi".

Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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