Articolo 1843 del Codice Civile

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L' art. 1843 del Codice Civile è rubricato “Utilizzazione del credito".

Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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