Articolo 1858 del Codice Civile

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L' art. 1858 del Codice Civile è rubricato “ Nozione ".

Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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