Articolo 1862 del Codice Civile

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L' art. 1862 del Codice Civile è rubricato “Norme applicabili".

L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita.

L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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