Articolo 1872 del Codice Civile

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L' art. 1872 del Codice Civile è rubricato “Modi di costituzione".

La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.

La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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