Articolo 1888 del Codice Civile

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L' art. 1888 del Codice Civile è rubricato “Prova del contratto".

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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