Articolo 1915 del Codice Civile

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L' art. 1915 del Codice Civile è rubricato “Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio".

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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