Articolo 1925 del Codice Civile

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L' art. 1925 del Codice Civile è rubricato “Riscatto e riduzione della polizza".

Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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