Articolo 1933 del Codice Civile

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L' art. 1933 del Codice Civile è rubricato “Mancanza di azione".

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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