Articolo 1936 del Codice Civile

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L' art. 1936 del Codice Civile è rubricato “Nozione".

È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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