Articolo 1939 del Codice Civile

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L' art. 1939 del Codice Civile è rubricato “Fideiussione per obbligazioni future o condizionali".

La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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