Articolo 1974 del Codice Civile

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L' art. 1974 del Codice Civile è rubricato “Annullabilità per cosa giudicata".

È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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