Articolo 1987 del Codice Civile

0
L' art. 1987 del Codice Civile è rubricato “Efficacia delle promesse".

La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)