Articolo 2002 del Codice Civile

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L' art. 2002 del Codice Civile è rubricato “Documenti di legittimazione e titoli impropri".

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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