Articolo 2007 del Codice Civile

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L' art. 2007 del Codice Civile è rubricato “Distruzione del titolo".

Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

Le spese sono a carico del richiedente.

Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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