L' art. 2024 del Codice Civile è rubricato “Vincoli sul credito".
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Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro.
Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022.
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