Articolo 2027 del Codice Civile

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L' art. 2027 del Codice Civile è rubricato “Pegno".

La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.

Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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