Articolo 2035 del Codice Civile

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L' art. 2035 del Codice Civile è rubricato “Prestazione contraria al buon costume".

Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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