Articolo 2065 del Codice Civile

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L' art. 2065 del Codice Civile è rubricato “Efficacia".

Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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