Articolo 2077 del Codice Civile

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L' art. 2077 del Codice Civile è rubricato “Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale".

I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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