L' art. 2080 del Codice Civile è rubricato “Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria".
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Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.
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