Articolo 2087 del Codice Civile

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L' art. 2087 del Codice Civile è rubricato “Tutela delle condizioni di lavoro".

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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