Articolo 2107 del Codice Civile

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L' art. 2107 del Codice Civile è rubricato “Orario di lavoro".

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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