Articolo 2132 del Codice Civile

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L' art. 2132 del Codice Civile è rubricato “Istruzione professionale".

L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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