Articolo 2134 del Codice Civile

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L' art. 2134 del Codice Civile è rubricato “Norme applicabili al tirocinio".

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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