Articolo 2149 del Codice Civile

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L' art. 2149 del Codice Civile è rubricato “Divieto di subconcessione".

Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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