Articolo 2157 del Codice Civile

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L' art. 2157 del Codice Civile è rubricato “Diritto di preferenza del concedente".

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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