Articolo 2201 del Codice Civile

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L' art. 2201 del Codice Civile è rubricato “Enti pubblici".

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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