Articolo 2203 del Codice Civile

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L' art. 2203 del Codice Civile è rubricato “Preposizione institoria".

È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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