Articolo 2205 del Codice Civile

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L' art. 2205 del Codice Civile è rubricato “Obblighi dell'institore".

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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