Articolo 2207 del Codice Civile

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L' art. 2207 del Codice Civile è rubricato “Modificazione e revoca della procura".

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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