Articolo 2219 del Codice Civile

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L' art. 2219 del Codice Civile è rubricato “Tenuta della contabilità".

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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