Articolo 2228 del Codice Civile

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L' art. 2228 del Codice Civile è rubricato “Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera".

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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