Articolo 2231 del Codice Civile

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L' art. 2231 del Codice Civile è rubricato “ Mancanza d'iscrizione ".

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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