Articolo 2238 del Codice Civile

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L' art. 2238 del Codice Civile è rubricato “ Rinvio ".

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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