Articolo 2249 del Codice Civile

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L' art. 2249 del Codice Civile è rubricato “ Comunione a scopo di godimento ".

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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