Articolo 2282 del Codice Civile

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L' art. 2282 del Codice Civile è rubricato “Ripartizione dell'attivo".

Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.

L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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